Denominazione, Sede:
Art. 1
Con la denominazione “Associazione Pittori e Scultori Ticinesi” viene istituita un’associazione di diritto privato, con sede a Giubiasco, ai sensi degli Art. 60 e ss. Del C.C.S.
L’associazione è apartitica e aconfessionale e dispone di un Logo, il quale può essere inserito esclusivamente da tutti i soci iscritti per la loro promozione dell’Arte, (per Mostre e pubblicazioni ).

Durata:
Art. 2
La durata dell’associazione è limitata.

Scopo:
Art. 3
L’associazione è un’entità giuridica senza fine di lucro ed ha quale scopo la riunione di artisti, simpatizzanti e sostenitori per la propaganda e la promozione di attività artistiche e culturali, con particolare indirizzo alle espressioni artistiche e figurative, scultoree e affini.

Appartenenza:
Art. 4
Possono diventare membri dell’associazione persone abitanti e operanti in Ticino, Mesolcina e regione insubrica, nella forma di:

  • soci attivi
  • soci sostenitori
  • soci simpatizzanti
  • i nuovi soci, fuori cantone e regione insubrica, saranno ammessi dopo esame da parte del Comitato.
    Ad essi verrà richiesta una quota annua stabilita dal Comitato e ratificata dall’assemblea (dal 2018 in frs. 80.-). I giovani sotto 18 anni sono esenti.

Art. 5
Il Comitato propone all’assemblea generale i membri onorari e meritevoli.

Diritto di voto:
Art. 6
All’assemblea generale ogni membro ha diritto di voto conformemente all’articolo 4.

Dimissioni – Esclusione:
Art. 7
Estinzione, l’appartenenza all’associazione si estingue:

  • a seguito di dimissioni scritte al Comitato
  • per radiazione da parte del Comitato, per mancato pagamento della quota sociale, entro il 30 giugno dell’anno in corso.
  • per espulsione a seguito di condotta che compromette la dignità dell’associazione o lesione allo statuto. Decisione presa a maggioranza del comitato.

Organizzazione:
Art. 8
Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea generale
  • il Comitato
  • i revisori dei conti

Convocazione assemblea:
Art. 9
L’Assemblea generale è organo supremo dell’associazione e viene convocata ordinariamente una volta all’anno, entro la fine di marzo dell’anno successivo.
Potrà essere convocata straordinariamente su decisione del Comitato in carica, o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
In quest’ultimo caso le trattande dovranno venire esposte nella richiesta.

Competenze:
Art. 10
Sono di competenza dell’assemblea generale:

  • la nomina del Comitato
  • la nomina del presidente
  • la nomina dei revisori dei conti
  • l’approvazione del protocollo annuale
  • esame e approvazione dei conti dell’esercizio
  • l’esame delle proposte del Comitato e dei soci
  • al più tardi sette giorni prima dell’assemblea generale ordinaria, ogni membro può sottoporre al Comitato delle proposte da mettere in votazione, le quali vanno formulate per iscritto.
  • la determinazione della quota sociale
  • la modifica degli statuti conformemente all’art. 18

Convocazione:
Art. 11
L’ordine del giorno con le trattande deve venire spedito ai soci almeno tre settimane prima dell’assemblea generale, nel quale deve sempre prevedere la trattanda “eventuali”

Delibere:
Art. 12
Le delibere dell’assemblea generale sono prese a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Fanno eccezione, la revisione dello statuto e lo scioglimento dell’ associazione per 2/3 dei soci presenti.
L’assemblea delibera normalmente per alzata di mano, in caso di parità dei voti, quello del presidente vale il doppio.

Esercizio annuale:
Art. 13
L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre.

Comitato:
Art. 14
Il Comitato è composto da cinque membri
Il presidente é nominato dall’assemblea.
L’assemblea nomina anche un primo subentrante nel comitato.
Il Comitato resta in carica due anni ed é rieleggibile.
Esso evade tutti gli affari dell’associazione che gli sono affidati dagli statuti o dall’assemblea. Esso è autorizzato ad evadere di propria iniziativa affari di minore importanza, dandone conoscenza alla prossima assemblea dei soci.
Il Comitato designa al suo interno, il vicepresidente, il segretario e il cassiere, e decide a maggioranza dei membri presenti.
Il presidente con i membri del Comitato dirige l’associazione e tutte le riunioni, rappresenta l’associazione verso l’esterno e la vincola verso terzi con la firma congiunta del segretario o del cassiere.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in sua assenza.
Il segretario evade la corrispondenza, redige i protocolli, i verbali delle sedute del Comitato e dell’assemblea, e l’elenco dei membri.
Il cassiere si occupa della cassa e della contabilità, con diritto di firma collettiva con il presidente.
Il comitato è autorizzato in casi speciali a costituire delle commissioni ad hoc, o speciali.

Revisori:
Art. 15
I revisori sono convocati dal cassiere per esaminare i conti dell’associazione prima dell’assemblea generale, e ne fanno rapporto alla stessa, il loro mandato dura 2 anni e sono rieleggibili.

Contributi:
Art. 16
Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote sociali
  • versamento dei soci del 10% sul prezzo base di tutte le opere vendute durante le estemporanee
  • altri proventi, donazioni, ecc…

Spese:
Art. 17
Per gli impegni dell’associazione garantisce solo il suo patrimonio.
E’ esclusa ogni responsabilità di ogni singolo membro.
I membri onorari sono esenti dalle quote sociali.
I mezzi finanziari non utilizzati per l’ordinaria amministrazione possono servire per sovvenzionare: riunioni, ricreazioni e attività socioculturali, organizzazione di esposizioni collettive per i soci attivi, a scelta del Comitato.

Statuti:
Art. 18
Per tutto quanto non previsto da questi statuti, si applicano gli articoli 60 e seguenti del CCS.
La revisione degli statuti può venire decisa dall’assemblea generale con il voto del 2/3 dei presenti.
La proposta di una nuova formulazione deve venire comunicata ai membri almeno tre settimane prima dell’assemblea generale.

Scioglimento:
Art. 19
Lo scioglimento dell’associazione deve venire formulata nelle trattande all’ordine del giorno, e necessita del consenso di almeno dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto, il Comitato si occupa della liquidazione e un eventuale patrimonio andrà a favore di enti di diritto pubblico, scelto dalla maggioranza dei soci presenti, cioè i 2/3.

Estemporanee:
Art. 20
Nelle estemporanee si possono esporre:

  • l’opera eseguita il giorno stesso può essere venduta a prezzo libero (minimo Fr. 100.00)
  • più un’opera supplementare di propria scelta, a prezzo libero.
  • L’associazione non si tiene responsabile per eventuali furti delle opere durante le estemporanee.

Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea generale tenutasi a Cadro il 21 novembre 1998 e la denominazione mutata ed approvata in assemblea del 20 novembre 1999; l’art. 7 b) e c) sono stati modificati il 23.11.2001.
Successivamente aggiornati all’art. 14, in assemblea generale del 26.11.2005.
Successivamente aggiornato all’art.13, in assemblea generale del 06 febbraio 2010.
Lo statuto é stato aggiornato con l’assemblea generale del 22 marzo 2014 a magliaso.
Successivamente aggiornato all’articolo 4, in assemblea generale dell’11 marzo 2017.
Successivamente aggiornato all’articolo 20, in assemblea generale del 10 marzo 2018.
Successivamente aggiornato all’articolo 14, in assemblea generale dell’11 settembre 2021.